Rimborso

Da oltre 30 anni, le assicurazioni complementari (LCA) offrono coperture per le terapie complementari.

Gli assicuratori strutturano il proprio prodotto in totale libertà e possono includervi o meno determinate prestazioni. Sono pertanto possibili numerose combinazioni e configurazioni complesse nel quadro del rimborso.

A sua volta, l’assicurazione di base (LAMal) copre anche determinate terapie svolte da medici.

Saper fornire un corretto orientamento alla propria clientela a riguardo fa parte dell’affiancamento terapeutico.

Copertura dell’assicurazione complementare (LCA)

L’offerta nel quadro dell’assicurazione complementare è molto vasta e diversificata: la cliente o il cliente dovrà innanzitutto verificare se la propria polizza copra effettivamente le prestazioni di medicina complementare. In caso affermativo, dovrà poi verificare:

  • che la o il terapeuta sia riconosciuto: gli assicuratori rimborsano esclusivamente le terapeute e i terapeuti affiliati in base alle proprie qualifiche e che collaborano con enti indipendenti e neutrali specializzati nell’ambito della medicina complementare, come la Fondazione ASCA. Quest’ultima attesta la qualità della formazione, il costante svolgimento di attività di formazione continua e il rispetto dei principi deontologici e professionali.
  • che la terapia sia rimborsata: ciascun assicuratore redige il proprio catalogo di prestazioni riconosciute, che può variare da una copertura assicurativa all’altra, anche nel quadro della stessa assicurazione.
  • il numero dei trattamenti coperti: le coperture assicurative hanno specifici limiti, quali un numero massimo di trattamenti all’anno o il requisito di sottoporsi a una visita medica in seguito a un determinato numero di cure complementari. Anche l’importo massimo della copertura assicurativa annua può costituire un limite.
  • il tasso di copertura: il rimborso generalmente è limitato a un importo forfettario per visita o a una percentuale del costo della prestazione.
  • eventuali riserve: al momento di stipulare un’assicurazione complementare, la cassa può emanare delle riserve, ossia escludere il rimborso per alcune patologie o determinati trattamenti.
  • In sintesi, l’assicurazione complementare rimborsa un forfait o una percentuale della visita:
  • se la o il terapeuta e la terapia sono riconosciuti dall’assicuratore;
  • se non è stato raggiunto il massimale di copertura annua;
  • se non vi sono riserve sulla polizza.

Queste formalità appaiono complesse, ma vengono così presentate a fini di completezza. Occorre tenere a mente che il riconoscimento di una o di un terapeuta non garantisce in automatico il rimborso delle cure da parte dell’assicurazione.

Come norma generale, la paziente o il paziente deve cercare una o un terapeuta con debita formazione e nella propria regione direttamente su www.asca.ch. Poi, una semplice chiamata al proprio assicuratore le/gli permetterà di accertarsi della copertura delle visite.

Raccomandazione alle terapeute e ai terapeuti

Non tutti i nostri assicuratori partner coprono interamente le terapie ASCA.

Per evitare eventuali problemi legati al rimborso, chiedete alla vostra o al vostro cliente di informarsi preventivamente presso la propria assicurazione per stabilire se la terapia o la/il terapeuta sono rimborsati.

Le coperture assicurative variano tra i diversi assicuratori e si differenziano principalmente per tasso di copertura, massimale di rimborso, terapeuti e terapie riconosciuti e premio. Un dato assicuratore può anche emanare delle riserve per una persona assicurata (escludere il rimborso per determinate patologie o specifici trattamenti).

Le informazioni disponibili sul nostro sito vi consentono di stabilire in via generale quale assicuratore rimborsa la vostra terapia.

Tuttavia, non sarete in grado di sapere se la persona trattata, ad esempio, abbia già raggiunto il massimale previsto dalla sua assicurazione o se l’assicuratore abbia emanato riserve per una specifica patologia.

Copertura assicurazione di base (LAMal)

La LAMal copre 5 terapie a condizione che queste siano svolte da una dottoressa o da un medico in possesso di un titolo di studio di perfezionamento per la terapia in questione. :

  • medicina antroposofica
  • agopuntura
  • fitoterapia cinese
  • omeopatia
  • fitoterapia occidentale

Per trovare una dottoressa o un medico in possesso di tale qualifica, occorre consultare il registro delle professioni mediche (www.medregom.admin.ch). I trattamenti sono compensati dall’assicurazione di base previa detrazione della franchigia e quindi dell’aliquota percentuale.

Sintesi

Assicurazione complementare (LCA)Assicurazione di base (LAMal)
Professioniste e professionistiOltre 20 000Circa 1000
QualificheRiconoscimento da parte di un registroTitre postgrade
TerapieOltre 1505
RimborsoForfait o percentualeFranchigia /
aliquota percentuale
LimitazioneIn base al contratto (massimale, numero massimo di visite, riserva)Efficacia, adeguatezza, economicità